Sono un avvocato
Norma vigente, obbligatorietà, giurisprudenza e comparazione: dove trovarle e come citarle.
Vai al diritto →Il sapere della mediazione, interrogabile: storia, diritto e comparazione mondiale sui 195 ordinamenti, fondati su una vasta opera e oltre quindici anni di studio. Da leggere come trattato, da interrogare come banca dati.
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Quattro porte d'ingresso: ti portiamo dritto a ciò che ti serve.
Norma vigente, obbligatorietà, giurisprudenza e comparazione: dove trovarle e come citarle.
Vai al diritto →Primo incontro, costi, deontologia, telematica e strumenti del tavolo.
Vai alla pratica →Dossier, dati e grafici, storia, glossario ed esercitazioni, pronti per l’aula ed esportabili.
Vai ai dati →Hai una controversia o vuoi solo capire come funziona? In parole chiare: quando la mediazione è obbligatoria, quanto costa e come si svolge.
Fai una domanda →Ogni sezione è un motore autonomo: poni una domanda, ricevi una trattazione composta sull'archivio, la esporti in Word con le fonti in coda. Qui sotto, esempi di ciò che puoi chiedere in ciascuna.
Una domanda che tocca più campi? Il motore generale interroga in una volta norme, giurisprudenza, articoli, schede paese e statistiche — ed esporta in Word, PDF e slide.
Risponde attingendo all'intero archivio e cita sempre le fonti.
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Tre passi, dallo stesso archivio.
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«Mediazione, il diritto della pace». L'archivio compone i contributi; i volumi si leggono e si scaricano.
La direttiva 2008/52/CE, i ventisette ordinamenti dell’Unione e il Regno Unito, obbligatorietà e giurisprudenza. Con l’introduzione generale e il piano dell’opera.
Vedi la scheda →Deontologia, tecniche di negoziazione, modelli operativi e responsabilità dell’avvocato nella mediazione e negli altri strumenti di ADR.
Vedi la scheda →Il censimento mondiale della mediazione nei 195 ordinamenti: Americhe, Europa extra-UE, CSI, Balcani, Caucaso, Asia, Medio Oriente, Africa e Oceania.
Vedi la scheda →Le basi comunicative del mediare: ascolto, linguaggio, gestione delle emozioni e relazione, su cui poggia l’attività del mediatore.
Vedi la scheda →La storia dalle origini alla giustizia consensuale contemporanea e il corpus normativo mondiale: dati, giurisprudenza e leggi dei 195 Paesi.
Vedi la scheda →La profondità dell'archivio in un unico luogo: dossier tematici, articoli d'autore, glossario ADR, schede e banche dati dei 195 Paesi, timeline storica e materiali sulla comunicazione — ordinati secondo gli assi dei cinque volumi.
Sfoglia la Biblioteca →Carlo Alberto Calcagno — avvocato, mediatore e formatore. Dal 2011 studia, pratica e insegna la mediazione in Italia e nel mondo. mediareinformati.it nasce da questo archivio di studio: i contributi sono ricostruzioni autonome, fondate sulle fonti primarie e sempre da verificare su di esse.
Un ecosistema con base di conoscenza comune e funzioni complementari.
Indennità (d.m. 150/2023), confronto costi mediazione/processo, credito d'imposta, procura, antiriciclaggio.
Apri →Leggere la persona, accompagnare il conflitto: mediazione integrata, manuale di 584 pagine.
Apri →Il test dei 9 Frutti dell'Albero della Vita: enneatipo, compatibilità, percorsi applicati alla mediazione.
Apri →Regola editoriale. Le opere edite non sono pubblicate sul sito in versione integrale: l'archivio serve solo a comporre i contributi, che citano le fonti primarie. Ogni contributo va sempre verificato sulle fonti e non costituisce parere legale.
Risposte sintetiche e verificabili; ogni voce rimanda all'assistente per l'approfondimento con le fonti.
È condizione di procedibilità nelle materie elencate dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 (riformato dal d.lgs. 149/2022 e dal correttivo d.lgs. 216/2024): tra le altre condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Dopo il correttivo (d.lgs. 216/2024) la durata è di sei mesi (art. 6 del d.lgs. 28/2010), prorogabile con accordo delle parti.
Il giudice condanna la parte che, senza giustificato motivo, non ha partecipato al procedimento al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato (art. 12-bis), e può desumerne argomenti di prova.
È la mediazione disposta dal giudice, anche in appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti (art. 5-quater d.lgs. 28/2010); il suo esperimento è condizione di procedibilità.
Le indennità seguono la Tabella A del d.m. 150/2023. È previsto un credito d'imposta per le spese di mediazione e per il compenso dell'avvocato, ridotto in caso di mancato accordo; le domande si presentano sul portale del Ministero della Giustizia.
Nell'UE la direttiva 2008/52/CE disciplina la mediazione civile e commerciale (la Danimarca non ne è vincolata). Sul piano globale la Convenzione di Singapore (2018, in vigore dal 12 settembre 2020) rende direttamente eseguibili all'estero gli accordi commerciali internazionali frutto di mediazione.
Nella mediazione obbligatoria (condizione di procedibilità) le parti devono essere assistite dall'avvocato; nelle mediazioni volontarie l'assistenza è facoltativa ma consigliata, anche perché l'accordo sottoscritto dagli avvocati è direttamente esecutivo.
Le parti partecipano personalmente, con l'assistenza dell'avvocato; è ammessa la partecipazione tramite un delegato che conosca i fatti e abbia i poteri per conciliare, nei limiti di legge (art. 8, come modificato dal correttivo d.lgs. 216/2024).
Il verbale di accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati è titolo esecutivo (art. 12): se non viene rispettato si può procedere a esecuzione forzata. Senza avvocati, l'accordo è reso esecutivo con omologazione del presidente del tribunale.
Il mediatore illustra funzione e svolgimento della procedura; le parti, assistite dagli avvocati, verificano la possibilità di procedere. Quando la mediazione è condizione di procedibilità, questa si considera avverata se il primo incontro si conclude senza accordo.
Sì: le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel procedimento sono riservate e non utilizzabili nel giudizio successivo, salvo consenso (artt. 9 e 10); il mediatore è tenuto al segreto anche rispetto a quanto appreso nelle sessioni separate.
Sì: la mediazione può svolgersi in modalità telematica con collegamento audiovisivo (art. 8-bis); il verbale e l'accordo possono essere sottoscritti con firma digitale.
Sì: la comunicazione della domanda alle altre parti produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale (la interrompe) e impedisce la decadenza per una sola volta (art. 8).
Presso un organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia (art. 16; d.m. 150/2023). La domanda si presenta all'organismo del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (art. 4).
Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione su richiesta concorde delle parti o d'iniziativa (art. 11). Se la sentenza corrisponde alla proposta rifiutata, il giudice può negare le spese alla parte vincitrice che l'aveva rifiutata e condannarla alle spese di controparte (art. 13).